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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.50. in Assemblea riferita al C. 831-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/05/2014  [ apri ]
1.50.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole:
sei mesi con le seguenti: dodici mesi;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni.».