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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.5.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 76

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2017  [ apri ]
9.5.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 26, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica».