Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: individuate fino alla fine del comma con le seguenti: individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e di conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento.