Alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il biennio 2018-2019.
Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il biennio 2018-2019,
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dal 1o gennaio 2018, al fine di soddisfare la crescente richiesta nazionale per i medicinali a base di cannabis, con decreto del Ministro della salute, saranno individuate nelle singole regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione di quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Nelle predette strutture regionali conferirà il prodotto ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie pertinenti delle stesse regioni o province autonome produttrici in base al fabbisogno regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avrà il compito si supervisionare l'andamento delle coltivazioni regionali e garantire la soddisfazione del fabbisogno nazionale.
c) al comma 3, sostituire le parole: alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile, con le seguenti: alle regioni e alle province autonome per la successiva coltivazione e la distribuzione per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.