Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze comunica annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui dispone in quel momento. È inoltre tenuto per ogni regione ad evidenziare le differenze tra prodotto programmato e prodotto effettivamente richiesto.