1.16.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; consentire la coltivazione in proprio della cannabis da parte dei pazienti per uso medico personale.
Conseguentemente, all'articolo 6 dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale ai sensi dell'articolo 2.
5. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3) Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4) Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di tetraidrocannabinolo (THC) e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione»;
c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».
d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4.
Ferraresi Vittorio,
Mantero Matteo,
Agostinelli Donatella,
Bonafede Alfonso,
Businarolo Francesca,
Colletti Andrea,
Sarti Giulia,
Lorefice Marialucia,
Colonnese Vega,
Nesci Dalila,
Grillo Giulia,
Giordano Silvia,
Baroni Massimo Enrico,
Dall'Osso Matteo 1.16.
Al comma 1, sostituire le parole da: volta a perseguire le seguenti finalità fino a: l'uso dei medicinali con le seguenti: volta a: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da:, le cui funzioni fino a: 9 novembre 2015 con le seguenti: di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 novembre 2015, n. 261, e, comunque,.