Premettere i seguenti articoli:
Art. 01.
(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).
1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
«1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso terapeutico di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.
c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale terapeutico di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.
3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati».
2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 01-bis.
(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico).
1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».