Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Coltivazione personale di piante di cannabis).
1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone maggiorenni, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Alla coltivazione di cui al periodo precedente non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.