Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Coltivazione personale di piante di cannabis).
1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone maggiorenni, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare e detenere cannabis ai sensi del presente articolo, ad eccezione della coltivazione per uso medico, invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. Alla coltivazione di cui ai periodi precedenti, che può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato, non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Monopolio della cannabis).
1. La coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati per tutti gli usi diversi da quello medico, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con il quale:
a) modifichi la legge 17 luglio 1942, n. 907, introducendo il monopolio dei prodotti della pianta botanicamente classificata nel genere cannabis, stabilendo sanzioni amministrative pecuniarie per la tutela del monopolio;
b) vieti la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria da comminare ai responsabili delle violazioni e prevedendo che non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.
2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del monopolio di cui al comma 1 e dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle lettere a) e b) del comma 1 sono destinati alla realizzazione degli interventi informativi ed educativi di cui al titolo IX, capo I, e degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi di cui al titolo XI, nonché al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.