Premettere i seguenti articoli:
Art. 01.
(Coltivazioni e produzioni vietate).
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3) Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4) Il soggetto che intenda coltivare cannabis per uso personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del soggetto che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione»;
c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».
Art. 01-bis.
(Detenzione di sostanze stupefacenti).
1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene le sostanze di cui alla tabella IV previste dall'articolo 14.
1-ter). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II in misura non superiore ai 5 grammi lordi, innalzati a 15 grammi lordi per la detenzione in privato domicilio diverso dal luogo di coltivazione. Fuori dal luogo di coltivazione non è punibile il soggetto che detenga quantità maggiori di quelle previste dal presente comma, previa prescrizione medica e nella misura indicata dalla prescrizione stessa, che il detentore deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido. Nella prescrizione il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di tetraidrocannabinolo (THC), i motivi che rendono necessaria la detenzione fuori dal luogo di coltivazione di una quantità di sostanza eccedente i limiti fissati. In assenza di tali indicazioni o in assenza della prescrizione stessa si applicano i limiti previsti dal presente comma.
1-quater). Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui alle tabelle I, III e IV, si tiene conto delle seguenti circostanze:
a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto».
Art. 01-ter.
(Fatti di lieve entità).
1. Il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14.».
Art. 01-quater.
(Condotte integranti illeciti amministrativi).
1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse.
b) il comma 1-bis è soppresso.
Art. 01-quinquies.
(Delle autorizzazioni).
1. Dopo l'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Cannabis social club). – 1. È consentita la costituzione, ai sensi del titolo II del libro I del codice civile, di associazioni riconosciute senza scopo di lucro denominate Cannabis social club, aventi come scopo la coltivazione di cannabis e la detenzione dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.
2. I Cannabis social club devono essere costituiti da un minimo di 3 soggetti, possono avere fino ad un massimo di 50 associati e 100 piante femmine coltivate, deve essere comunque rispettato il rapporto massimo di due piante coltivate per ogni associato. La coltivazione delle piante e la detenzione del prodotto da esse ottenuto devono essere effettuate nella sede dell'associazione. Gli associati devono essere maggiori di anni 18, ed essere residenti in Italia. Non è possibile associarsi a più di un Cannabis social club sul territorio nazionale.
3. Non possono costituire Cannabis social club o comunque diventarne associati, soggetti che abbiano riportato condanne definitive per aver commesso reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale di cui articoli 70 e 74 del presente testo unico.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'associazione è sciolta con atto del prefetto e i componenti dell'organo amministrativo non possono fare parte di Cannabis social club per due anni successivi all'accertamento della violazione o cinque anni nel caso di ammissione di soggetti minorenni o dei soggetti di cui al comma 3. Si applicano gli articoli 73, 74 e 79 del presente testo unico nel caso in cui la violazione delle previsioni del presente articolo integrino le specifiche condotte dagli stessi sanzionate».
Art. 01-sexies.
(Aggravanti specifiche).
1. All'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a), è soppressa;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis). Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate della metà nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona minore di età».
Art. 01-septies.
(Disposizioni per il monitoraggio dei dati).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'agricoltura inviano con cadenza annuale alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.».
Conseguentemente:
a) al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di legalizzazione della coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per finalità diverse da quelle terapeutiche;
b) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché legalizzare, a talune condizioni, la coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati anche per finalità diverse da quelle terapeutiche.