Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali.