Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Nomina del Presidente dell'ISPRA).
1. Il Presidente dell'ISPRA viene scelto in seduta congiunta dai membri della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra una rosa di candidati, proposti:
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
da tutte le agenzie ambientali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale, legalmente riconosciute.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.