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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.52. in Assemblea riferita al C. 68-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/04/2014  [ apri ]
6.52.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Per rendere più attendibili i valori e gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 155 del 2010, sono aggiunte, in fine, le parole: «acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(a,h)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici: i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera».
  3. All'allegato I (tabella 1) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti e particolato, le misurazioni si devono applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.
  4. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato «S.I.M.A.G.E.» (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio. Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la Regione e le aziende delle aree interessate dal monitoraggio.