Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. – (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). — 1. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni regione incarica la propria Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato SIMAGE (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'ARPA gestisce il progetto SIMAGE attraverso personale proprio. Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la regione e le aziende delle aree interessate dal monitoraggio.