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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.49. in V Commissione in sede referente riferita al C. 676-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2013  [ apri ]
9.49.
approvato

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono essere compensati aggiungere le seguenti: solo su specifica richiesta del creditore.

  Conseguentemente:
   c) al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le procedure di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata richiesta la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19;
   d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19».

I Relatori
9.49.

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono essere compensati aggiungere le seguenti: solo su specifica richiesta del creditore.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: La procedure di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata ottenuta la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19».

I Relatori