Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono essere compensati aggiungere le seguenti: solo su specifica richiesta del creditore.
Conseguentemente:
c) al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le procedure di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata richiesta la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19;
d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19».
Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono essere compensati aggiungere le seguenti: solo su specifica richiesta del creditore.
Conseguentemente:
a) al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: La procedure di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata ottenuta la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19».