Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.;
b) al quarto periodo, dopo la parola Qualora, aggiungere le seguenti: l'ente pubblico nazionale,;
c) al quarto e al quinto periodo sopprimere la parola territoriale;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.;
b) al quarto periodo, dopo la parola: Qualora, inserire le seguenti: l'ente pubblico nazionale,;
c) al quarto e al quinto periodo sopprimere la parola territoriale;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.