Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole maturati alla data del 31 dicembre 2012, aggiungere le seguenti: che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,;
b) al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7, dell'articolo 1, e dalle anticipazioni concesse a valere sul fondo di cui al comma 10, del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.;
c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.».
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: maturati alla data del 31 dicembre 2012, aggiungere le seguenti: che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,;
b) al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7, dell'articolo 1, e dalle anticipazioni concesse a valere sul fondo di cui al comma 10, del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.;
c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.».