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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.69. in V Commissione in sede referente riferita al C. 676-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2013  [ apri ]
6.69.
approvato

  All'articolo 6, comma 6, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo le parole: non sono ammessi, aggiungere le seguenti:, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,;

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: Ferma l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge.

I Relatori
6.69.

  Al comma 6, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo le parole: non sono ammessi, aggiungere le seguenti:, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: Ferma l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge.

I Relatori