Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I pagamenti effettuati ai sensi del presente Capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I pagamenti effettuati ai sensi del presente Capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica o che abbiano comunque i requisiti richiesti dall'ordinamento dell'Unione europea, per la gestione in house sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori.