Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2013 il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.».