Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12 comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.