Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
c) al primo periodo sostituire le parole: 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014;
d) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014;
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro»;
2) il comma 123 è sostituito dal seguente: «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012»;
4) il comma 125 è sostituito dal seguente: «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».
b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:
Tabella 1 (articolo 1, comma 122)
Regione | Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Province | Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Comuni |
ABRUZZO | 7.289.390 | 21.868.169 |
BASILICATA | 4.897.789 | 14.693.366 |
CALABRIA | 12.125.555 | 36.376.664 |
CAMPANIA | 28.041.606 | 84.124.817 |
EMILIA ROMAGNA | 20.758.984 | 62.276.952
|
LAZIO | 31.905.284 | 95.715.851 |
LIGURIA | 7.758.771 | 23.276.313 |
LOMBARDIA | 44.297.820 | 132.893.461 |
MARCHE | 7.812.199 | 23.436.598 |
MOLISE | 2.561.057 | 7.683.171 |
PIEMONTE | 21.819.041 | 65.457.123 |
PUGLIA | 20.152.051 | 60.456.152 |
SARDEGNA | 19.867.953 | 59.603.858 |
SICILIA | 48.133.617 | 144.400.852 |
TOSCANA | 18.667.569 | 56.002.706 |
UMBRIA | 5.387.532 | 16.162.597 |
VENETO | 16.525.353 | 49.576.059 |
TOTALE | 318.001.570 | 954.004.710 |
b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro;
2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014, e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987 n. 67 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alle leggi n.7 del 1981 e n. 49 del 1987 come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
b) al primo periodo sostituire le parole: 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014;
c) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro»;
2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
«123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012»;
4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
«125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;
b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:
Tabella 1 (articolo 1, comma 122)
Regione | Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Province | Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Comuni |
ABRUZZO | 7.289.390 | 21.868.169 |
BASILICATA | 4.897.789 | 14.693.366 |
CALABRIA | 12.125.555 | 36.376.664 |
CAMPANIA | 28.041.606 | 84.124.817 |
EMILIA ROMAGNA | 20.758.984 | 62.276.952 |
LAZIO | 31.905.284 | 95.715.851 |
LIGURIA | 7.758.771 | 23.276.313 |
LOMBARDIA | 44.297.820 | 132.893.461 |
MARCHE | 7.812.199 | 23.436.598 |
MOLISE | 2.561.057 | 7.683.171 |
PIEMONTE | 21.819.041 | 65.457.123 |
PUGLIA | 20.152.051 | 60.456.152 |
SARDEGNA | 19.867.953 | 59.603.858 |
SICILIA | 48.133.617 | 144.400.852 |
TOSCANA | 18.667.569 | 56.002.706 |
UMBRIA | 5.387.532 | 16.162.597 |
VENETO | 16.525.353 | 49.576.059 |
TOTALE | 318.001.570 | 954.004.710 |
b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro;
2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014, e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987 n. 67 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: 10.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 14.727.993.719 euro per l'anno 2014;
b) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014;.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro»;
2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
«123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale alla data del 31 dicembre 2012»;
4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
«125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013 e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;
b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:
Tabella 1 (articolo 1, comma 122)
Regione | Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Province | Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Comuni |
ABRUZZO | 7.289.390 | 21.868.169 |
BASILICATA | 4.897.789 | 14.693.366 |
CALABRIA | 12.125.555 | 36.376.664 |
CAMPANIA | 28.041.606 | 84.124.817 |
EMILIA ROMAGNA | 20.758.984 | 62.276.952 |
LAZIO | 31.905.284 | 95.715.851 |
LIGURIA | 7.758.771 | 23.276.313 |
LOMBARDIA | 44.297.820 | 132.893.461 |
MARCHE | 7.812.199 | 23.436.598 |
MOLISE | 2.561.057 | 7.683.171 |
PIEMONTE | 21.819.041 | 65.457.123 |
PUGLIA | 20.152.051 | 60.456.152 |
SARDEGNA | 19.867.953 | 59.603.858 |
SICILIA | 48.133.617 | 144.400.852 |
TOSCANA | 18.667.569 | 56.002.706 |
UMBRIA | 5.387.532 | 16.162.597 |
VENETO | 16.525.353 | 49.576.059 |
TOTALE | 318.001.570 | 954.004.710 |
b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro;
2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 17,1 milioni di euro per il 2014, 70,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 10-bis e 10-quater;
3) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».
10-ter. Le modalità attuative del comma 10-bis, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 3, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 73 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i cui effetti decorrono dal 1o gennaio 2014, senza conseguenze discriminatorie o distorsive in relazione alle caratteristiche dei diversi prodotti, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
10-quater. Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole: «commi 1, 2 e 4» con le parole: «commi 1, 2, 4 e 4-bis» e al comma 1, dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «tabacchi lavorati» aggiungere le parole: «e dei prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis».
10-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non utilizzate a copertura degli oneri di cui al comma 3, alinea, sono destinate al rifinanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.