All'emendamento 7.51, alla lettera c), capoverso comma 7-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Le comunicazioni di cui al periodo precedente devono essere trasmesse dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per il tramite della piattaforma elettronica, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo in analogia a quanto disposto dal precedente comma 4-bis per i debiti che risultano scaduti e non pagati al 31 dicembre di ogni anno.