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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2014  [ apri ]
3.1.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:
  2-ter. Fermo il divieto stabilito dall'articolo 656, comma 9, lettera a), agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari la valutazione prevista dal comma 2-bis, relativa alla sospensione della esecuzione della pena, è compiuta avendo riguardo alla possibilità che l'imputato, in caso di condanna all'esito del giudizio, ottenga la concessione di una delle misure alternative alla detenzione cui la sospensione è preordinata.