Al comma 1, pretermettere il seguente:
01. All'articolo 311 del codice di procedura penale è aggiunto il comma 6: «Nel caso l'ordinanza di cui al comma precedente abbia perso di efficacia per i motivi indicati nel medesimo comma, il primo Presidente della Corte di Cassazione cura che gli atti siano inviati al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare.