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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2014  [ apri ]
15.4.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4-bis, comma 1, dopo le parole: «liberazione anticipata,» sono inserite le seguenti: «anche speciale,»;
   b) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Ciascun detenuto ha diritto ad almeno un libro al mese, fornito dalla biblioteca dell'istituto penitenziario o proveniente dall'esterno dello stesso istituto»;
   c) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Ai fini di cui all'articolo 54-bis, la commissione procede periodicamente a verificare, anche mediante prove scritte, l'effettiva lettura di almeno un libro al mese da parte del detenuto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12.
  Al detenuto che ne ha necessità, la commissione assegna un ausiliario alla lettura, avvalendosi del personale dell'istituto penitenziario, ovvero della collaborazione dei soggetti indicati nell'articolo 71 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  La lettura dei libri può essere organizzata anche in gruppi, guidati, ove occorra, da uno dei soggetti di cui al quarto comma In tale caso, la verifica di cui al terzo comma, anche mediante prova scritta, può essere effettuata collettivamente.
  Per i condannati in detenzione domiciliare alla programmazione della lettura e alla verifica di cui al terzo comma del presente articolo provvede l'ufficio di cui all'articolo 72, che ne riferisce al magistrato di sorveglianza con relazione scritta almeno semestrale.
  Ai fini del terzo comma del presente articolo, può essere valutata, su relazione dei responsabili dei corsi di istruzione previsti dall'articolo 19, anche la lettura dei libri da parte dei detenuti che vi partecipano»;
   d) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
  Art. 54-bis.(Liberazione anticipata speciale).1. Al detenuto che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 54 e che supera la verifica di cui all'articolo 27, commi 2-bis o 2-quater, è concessa un'ulteriore detrazione di pena pari a cinque giorni per ogni mese di pena scontata.
  2. La detrazione di cui al comma 1 può essere concessa anche per una frazione di pena inferiore al semestre»;
   e) all'articolo 69, comma 8, dopo le parole: «liberazione anticipata» sono inserite le seguenti: «, anche speciale,»;
   f) all'articolo 69-bis, comma 1, dopo le parole: «liberazione anticipata,» sono inserite le seguenti: «anche speciale,».