All'articolo 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, aggiungere in fine, la seguente frase: «In ogni caso il provvedimento, nei confronti delle medesime situazioni deve tener conto del numero del numero visite già svolte ed è soggetto a contingentamento, e si applica la disciplina prevista dall'articolo 4-bis.