Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, sono soppresse.
2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta».