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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2014  [ apri ]
13.06.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, sono soppresse.
  2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta».