12.2.
Al comma 4, capoverso comma 9-bis, sostituire le parole: Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio. In tali casi con le seguenti: In tal caso.