Dopo l'articolo 6 aggiungere il presente:
Art. 6-bis. – (Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi). – 1. Nelle more della realizzazione di una riforma organica del settore della raccolta dei tartufi per l'introduzione della figura del produttore professionale e della relativa disciplina, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5) ortaggi, piante mangerecce e tartufi, freschi e refrigerati, esclusi i tartufi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;»;
b) alla tabella A, parte III, al numero 20-bis), le parole: «freschi, refrigerati o» sono soppresse.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, 234.