Al comma 01, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 14, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti».