Al comma 01 premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'indennizzo è elargito in favore delle vittime, ovvero degli aventi diritto in caso di omicidio, per la rifusione delle spese mediche, assistenziali e legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato».