Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1. – (Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti in relazione alla sostenibilità del fenomeno turistico nelle isole minori). – 1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti in relazione al sostegno e al finanziamento degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, per i comuni nel cui territorio insistono le isole, l'alternatività di cui all'articolo 4, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, deve intendersi limitata al solo territorio dell'isola minore.