Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
Art. 11-ter. – (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in materia di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica). – 1. La disciplina di cui all'articolo 9, comma 5 lettera a) e lettera b) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si applica per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica a partire dal 1 gennaio 2018.