Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE) – 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.
2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro i quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua le misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.