Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Articolo 7-bis.
(Principi per il riequilibrio territoriale).
1. L'Autorità politica per la coesione cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna come definito dalla legge nazionale per il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e dagli Accordi con l'Unione Europea per i Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica per la coesione, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono individuate le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali, individuati annualmente con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, se e in che misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si conformino all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima Direttiva. Con il medesimo decreto, sono altresì individuate le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.
3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità politica per la coesione, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con previsione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.