Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto alla criminalità).
1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno d'Italia, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché le straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di 10 unità. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, della spesa di cui all'articolo 617 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.