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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.036. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/02/2017  [ apri ]
3.036.
approvato

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).

  1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato.
  2. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi cofinanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di cofinanziamento di cui al fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito il Fondo rotativo per la progettazione destinato a:
   a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
   b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

  Nel Fondo rotativo per la progettazione possono confluire le risorse destinate a questa finalità con delibera del CIPE, su proposta della già citata Cabina di regia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo.

Il Relatore
3.036.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).

  1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato.
  2. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi cofinanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di cofinanziamento di cui al fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito il Fondo rotativo per la progettazione destinato a:
   a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
   b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

  3. Nel Fondo rotativo per la progettazione possono confluire le risorse destinate a questa finalità con delibera del CIPE, su proposta della Cabina di regia cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo.

Il Relatore