Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).
1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le opere così finanziate devono essere riconoscibili tramite la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo il monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. I contributi di cui alla predetta norma, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati a finalità difformi dal progetto originario che rispondano ad esigenze di interesse pubblico come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, attestate con delibera dell'organo di indirizzo politico dell'ente pubblico o dall'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice CUP, previa comunicazione agli Uffici Territoriali di Governo competenti e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.
3. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1, a pena di revoca e con obbligo di restituzione del finanziamento all'entrata del bilancio dello Stato salvo impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse agli uffici Territoriali del Governo competenti, secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale 24 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, e gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Le predette disposizioni non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro economia e finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della presente legge.