Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis.
(Trasporto di acqua destinata al consumo umano).
1. Con decreto del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, fatta eccezione per le navi della marina militare, le modalità, i requisiti ed i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione di trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
a) il campo di applicazione;
b) l'autorità competente al rilascio della autorizzazione;
c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
d) la durata della autorizzazione;
e) i requisiti tecnici e tecnico sanitari delle navi cisterna;
f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
3. Con decreto del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento. Con il medesimo decreto sono individuati, altresì, gli importi per le spese di missione effettuate per i sopralluoghi ispettivi.
4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni.