Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Sud).
1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.
2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definite le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.