All'emendamento 7.16 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.