All'emendamento 3.034 del Governo, capoverso Art. 3-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: creditori dell'azienda medesima aggiungere le seguenti: e, qualora il trasferimento, anche parziale, non pregiudichi le fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva di cui al comma 8, lettera a).