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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7-septies.027. in Assemblea riferita al C. 4200-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/02/2017  [ apri ]
7-septies.027.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Interventi a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   «2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione.
   2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.».