Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies.
(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).
1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
«1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».