Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies.
(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e per gli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).
1. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, alla regione Abruzzo è assegnato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per un primo e preliminare stanziamento per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive causati dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.