Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies.
(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economica e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.