Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).
1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.