Dopo l'articolo 7-septies aggiungere il seguente:
Art. 7-octies.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad Alto contenuto tecnologico).
All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, Allegato A, Sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», la voce: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» è sostituita dalla seguente: «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime»;
b) al comma 9, Allegato A, Sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», prima della voce: «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti» è inserito il seguente periodo: «Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti:»;
c) al comma 9, Allegato A, Sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole da: «filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua» fino a: «fermare le attività di macchine e Impianti» sono soppresse;
d) al comma 11, le parole: «albi professionali o da un ente di certificazione accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, dopo le parole: Disposizioni in materia ambientale aggiungere le seguenti: ed in materia di sviluppo economico.