Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies.
(Istituzione della zona franca nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).
1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e loro successive integrazioni, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le macro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.